La Circolare 14/E/2019 aveva portato alcuni timori (per chi emetteva fattura a fine mese) sul fatto che nel campo DATA della fattura dovesse essere indicata la data di esecuzione dell’ultima operazione.
Peccato che noi abbiamo sempre affermato che la circolare, dicendo “è possibile indicare” intendesse la possibilità e non l’obbligo.
Qui in allegato trovate l’interpello 389/2109 e relativa risposta in versione integrale dell’Agenzia delle Entrate.
La questione è stata, in questi tre mesi, l’innesco di una serie di lunghe discussioni con alcuni commercialisti che indicavano i gestionali in possesso dei clienti come “limitati” o “inadeguati”, denunciando che i clienti avrebbero dovuto effettuare dei ravvedimenti, perché le sanzioni da luglio sarebbero diventate effettive e non vi sarebbe stata più moratoria.
Sembrava esserci l’intenzione di instillare nel cliente un dubbio, attuare un regime terroristico, che forse mirava a far passare in cattiva luce i software ERP, che in realtà si sono dimostrati essere adeguati ed in grado di sostenere la regolarità dell’operazione del contribuente, mettendo invece in evidenza le carenze tecniche di alcune figure.
Uno scenario da far west, che contrapponeva i commercialisti “cattivi” contro quelli “buoni”, con questi ultimi che in assenza di chiarimenti han fatto buon uso della lingua italiana: il termine “possibilità” non indica necessariamente un obbligo.
Fattura a fine mese, qual’è la soluzione?
La fattura a fine mese (fattura differita) è da sempre regolata dall’art.21 c.4 del DPR 633/72, dove si prevede che per le operazioni di cessione beni e prestazione servizi risultanti da idonea documentazione (quindi compresi i DDT) la fattura possa essere emessa entro il 15 del mese successivo per tutte le operazioni eseguite nel mese solare.
Nella circolare era stata indicata, dato il limite di presenza di un’unico campo “data fattura”, la possibilità che si potesse (e si legga “potesse”) indicare quella dell’ultimo documento.
Ovviamente questo comportamento avrebbe portato ad ovvie incongruenze: la fattura 42 con ultimo DDT al 30 del mese poteva essere seguita dalla fattura 43 con ultimo DDT al 28, creando una sovrapposizione numero progressivo/data che avrebbe portato una grande confusione.
Ora con questa circolare l’AdE indica che dovendo indicare una sola data si può optare (e qui si chiarisce la facoltà di opzione) tra una data dei documenti di trasporto/esecuzione, preferendo quella dell’ultimo in ordine temporale, o in via convenzionale la data del fine mese, come da sempre è stato fatto, permettendo di salvaguardare così la progressività naturale dei documenti e contestualmente la competenza dell’esigibilità IVA, che non viene intaccata poiché rientrante nello stesso periodo.
Come direbbe qualcuno: Molto rumore per nulla…
o forse lo si voleva fare per qualche altro motivo?
Lo staff UP2